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PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE PER GLI OPERATORI DELLA VOSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA

Soggetto aggiudicatore: Volsca Ambiente e Servizi
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONCLUDERE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE PER GLI OPERATORI DELLA VOSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Criterio del minor prezzo
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 97.880,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 97.880,00 €
CIG: 860078042F
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI - UFFICIO GARE
Aggiudicatario : italfor s.r.l.
Data di aggiudicazione: 09 aprile 2021 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 88.083,66 €
Data pubblicazione: 22 gennaio 2021 9:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 15 febbraio 2021 9:00:00
Data scadenza: 19 febbraio 2021 13:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Economica:

ERRATA CORRIGE 

L'IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA E' PARI AD € 97.880 OLTRE IVA . L'IMPORTO DI  € 49. 600 INDICATO NEL CAPITOLATO ALL' ART. 4 "IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA" E' UN REFUSO

 

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
AGGIUDICAZIONE 09 aprile 2021 11:18:31 Atti di aggiudicazione
curriculum 26 febbraio 2021 10:47:30 Curriculum commissari
curriculum 26 febbraio 2021 10:47:48 Curriculum commissari
verbali 26 febbraio 2021 10:48:38 Verbali
verbali 26 febbraio 2021 10:48:52 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

La quantità del giaccone blu non viene riportata alla pagina 4 del capitolato, nel capitolato non vi è specificato se trattasi di quantità annuali o biennali Per Il Pile viene prima descritto in poliestere e successivamente in cotone poliestere trattasi di un refuso ?

Risposta:

Le quantità sono annuali, è la durata contrattuale ad essere biennale. Per i tessuti degli articoli le indicazioni sono indicative e sono ammesse variazioni non sostanziali , tassativo è il rispetto dei CAM. I giacconi blu invernali  presuntivamente non saranno oggetto di ordine annuale, ma sono da quotare, in caso di ordine gli operatori a usfruirne sono presuntivamente 3.

Chiarimento n. 2

Domanda:

buongiorno, dato che vorremmo partecipare alla procedura ma siamo rivenditori, stiamo richiedendo i rapporti di prova dei tessuti utilizzati alle ditte produttrici di cui commercializziamo i materiali. Nel caso in cui non possano esserci forniti, possono essere sostituiti da copia certificazione oeko tex oppure da autodichiarazione del produttore che attesta la conformità del prodotto ai criteri del CAM? grazie mille

Risposta:

In sede di apertura della busta amministrativa come riportato all'art. 10 del Disciplinare, i partecipanti dovranno produrre una Dichiarazione di conformità dei materiali da fornire ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di prodotti tessili.: -Certificazioni relative ai sopra richiamati criteri ambientali: STEP - OEKO TEX O ECOLABEL In particolare, i manufatti forniti non dovranno contenere le sostanze nocive/pericolose indicate al paragrafo "4.1.2. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito" dell'Allegato 3 al D.M. 11.01.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”. La mancata dichiarazione determinerà la non ammissione alla procedura di gara Altresì dovranno produrre Dichiarazione di conformità dei materiali da fornire ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di calzature: -Le calzature dovranno essere dotate di Dichiarazione di Conformità UE e Certificato di esame UE del tipo, in conformità al Regolamento UE 2016/425; in alternativa, Dichiarazione di Conformità CE ed Attestato di certificazione CE, in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e al Decreto Legislativo n. 475 del 4.12.1992. L’offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità al requisito “Sostanze pericolose nel prodotto finale” di cui ai CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE (D.M. decreto 17 maggio 2018). La dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell’appendice I, rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025. Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List pubblicata dall'ECHA. • Sia per i prodotti tessili che per le calzature, l’offerente dovrà consegnare Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici, rilasciati da istituto o laboratorio accreditato secondo la normativa ACCREDIA, attestante la conformità dei requisiti chimico-fisici della materia prima che sarà utilizzata per la produzione dei capi in fornitura. Per cui, la dichiarazione del possesso dei requisiti come sopra descritte dovrà, a pena di esclusione, essere prodotta sia per gli articoli tessili che per le calzature. Qualora alla data di presentazione offerta l'operatore non fosse in possesso dei rapporti di prova, dovrà essere comunque in grado di fornirli a richiesta della stazione appaltante in sede di comprova dei requisiti autodichiarati , a pena di esclusione.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Tra i documenti amministrativi da allegare vi è indicata l'autocertificazione. Cosa deve avere ad oggetto tale autocertificazione?

Risposta:

Nello spazio autocertificazione è possibile caricare la documentazione amministrativa richiesta all'art. 10 del disciplinare con relativi allegati

Chiarimento n. 4

Domanda:

Buongiorno, Nel disciplinare è indicato che: Sia per i prodotti tessili che per le calzature, l’offerente dovrà consegnare Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici, rilasciati da istituto o laboratorio accreditato secondo la normativa ACCREDIA, attestante la conformità dei requisiti chimico-fisici della materia prima che sarà utilizzata per la produzione dei capi in fornitura. Chiediamo dettaglio dei capi per i quali serve presentare rapporto di prova. In attesa di cordiale riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. Forint S.p.A.

Risposta:

I materiali da fornire dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di prodotti tessili; Certificazioni relative ai sotto richiamati criteri ambientali: 1. STEP - OEKO TEX o Ecolabel In particolare, i manufatti forniti non dovranno contenere le sostanze nocive/pericolose indicate al paragrafo "4.1.2. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito" dell'Allegato 3 al D.M. 11.01.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Le calzature dovranno essere dotate di Dichiarazione di Conformità UE e Certificato di esame UE del tipo, in conformità al Regolamento UE 2016/425; in alternativa, Dichiarazione di Conformità CE ed Attestato di certificazione CE, in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e al Decreto Legislativo n. 475 del 4.12.1992 L’offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità al requisito “Sostanze pericolose nel prodotto finale” di cui ai CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE (D.M. decreto 17 maggio 2018). Per le calzature la dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell’appendice I, rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025. Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List pubblicata dall'ECHA. Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte: le sostanze afferenti all’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d’offerta né le sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell’elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso; le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo: - cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, , H361f, H361d, H361fd, H362) - tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070) - tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304) - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1(H370, H372) - pericolose per l’ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410); le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all’1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo: - pericolose per l’ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413) - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373). Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella lista delle sostanze soggette a restrizioni (RSL) se applicabili ai prodotti oggetto dei CAM, o le devono contenere entro i valori limite riportati nell’appendice I nella cui tabella sono altresì specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per dimostrare la conformità al criterio. Per i tessili, come viene riportato nei "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI " a cui gli operatori economici devono far riferimento, l’offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell’etichetta Ecolabel europeo o dell’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II),o tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/200819.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Sulla base dell'art. 4 del disciplinare l'importo a base di gara è di Euro 97880,00.
Tuttavia, all'art. 4 del Capitolato è scritto quanto segue: " L'IMPORTO PRESUNTIVO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA  A BASE D'ASTA AMMONTA A EURO 49600,00 OLTRE IVA."
Ebbene, quest'ultimo importo (49600,00 euro) a cosa si riferisce?

Risposta:

L'IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA E' PARI AD € 97880 OLTREIVA. L'IMPORTO € 49600 E' UN REFUSO

Chiarimento n. 6

Domanda:

L'IMPORTO A BASE D 'ASTA  E' BIENNALE?

Risposta:

SI CONFERMA CHE L'IMPORTO PRESUNTIVO A BASE D'ASTA E' BIENNALE, RELATIVOA DUE ANNUALITA'