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Chiarimento

  • Buongiorno, Nel disciplinare è indicato che: Sia per i prodotti tessili che per le calzature, l’offerente dovrà consegnare Rapporti ufficiali di prova/Referti analitici, rilasciati da istituto o laboratorio accreditato secondo la normativa ACCREDIA, attestante la conformità dei requisiti chimico-fisici della materia prima che sarà utilizzata per la produzione dei capi in fornitura. Chiediamo dettaglio dei capi per i quali serve presentare rapporto di prova. In attesa di cordiale riscontro, si ringrazia anticipatamente e si porgono distinti saluti. Forint S.p.A.

    Domanda del: 10/02/2021 aggiornata il 10/02/2021
  • I materiali da fornire dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di prodotti tessili; Certificazioni relative ai sotto richiamati criteri ambientali: 1. STEP - OEKO TEX o Ecolabel In particolare, i manufatti forniti non dovranno contenere le sostanze nocive/pericolose indicate al paragrafo "4.1.2. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito" dell'Allegato 3 al D.M. 11.01.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Le calzature dovranno essere dotate di Dichiarazione di Conformità UE e Certificato di esame UE del tipo, in conformità al Regolamento UE 2016/425; in alternativa, Dichiarazione di Conformità CE ed Attestato di certificazione CE, in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e al Decreto Legislativo n. 475 del 4.12.1992 L’offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità al requisito “Sostanze pericolose nel prodotto finale” di cui ai CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI IN PELLE (D.M. decreto 17 maggio 2018). Per le calzature la dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell’appendice I, rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025. Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List pubblicata dall'ECHA. Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte: le sostanze afferenti all’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d’offerta né le sostanze elencate in conformità all’art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell’elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso; le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo: - cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, , H361f, H361d, H361fd, H362) - tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070) - tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304) - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1(H370, H372) - pericolose per l’ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410); le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all’1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo: - pericolose per l’ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413) - tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373). Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella lista delle sostanze soggette a restrizioni (RSL) se applicabili ai prodotti oggetto dei CAM, o le devono contenere entro i valori limite riportati nell’appendice I nella cui tabella sono altresì specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per dimostrare la conformità al criterio. Per i tessili, come viene riportato nei "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI " a cui gli operatori economici devono far riferimento, l’offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell’etichetta Ecolabel europeo o dell’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II),o tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/200819.

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